Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5860 del 12 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste il requisito della specifica approvazione — a pena di nullità rilevabile d'ufficio — della deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo se la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato richiama genericamente gli artt. 1341, 1342 c.c. per tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra vessatorie e non, perché in tal modo non è adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole sull'onerosità della clausola per lo sbilanciamento del sinallagma contrattuale a favore del predisponente, e pertanto l'accettazione può non esser consapevole.

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