Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10649 del 4 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il proprietario di un immobile denunci i danni provenienti da un immobile confinante per conseguire una pronuncia di condanna all'esecuzione di opere e lavori idonei ad eliminare i danni medesimi l'appartenenza di detto immobile a più comproprietari determina l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali comproprietari, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, in relazione alla inscindibilità ed indivisibilità dell'obbligazione dedotta in causa, con la conseguenza che la nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari può essere fatta valere dal litisconsorte pretermesso ; tuttavia, l'eccezione di difetto del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione qualora su tale questione sia intervenuto il giudicato, ovvero se il presupposto e gli elementi posti a fondamento di essa non emergano con ogni evidenza dagli atti del processo di merito, non essendo possibile in sede di legittimità valutare nuove prove o svolgere attività istruttorie.

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