Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 88 del 8 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di controversie aventi ad oggetto la denuncia di nullitā o illegittimitā del licenziamento, costituisce domanda nuova quella con la quale si prospetti, in sostituzione o in aggiunta, una causa di illegittimitā del provvedimento impugnato diversa da quelle originariamente dedotte e che comporti la necessitā di un nuovo e diverso tema di indagine rispetto a quello delineato con l'atto introduttivo del giudizio. Qualora la consapevolezza delle modalitā asseritamente illecite di accertamento dei fatti che hanno portato al licenziamento sia derivata dal contenuto della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione del licenziamento, in base al disposto dell'art. 420 c.p.c., č bensė ammissibile, ma deve essere effettuata previa richiesta al giudice di autorizzazione, da avanzare nelle prima udienza successiva al deposito della memoria.

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