Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 85 del 8 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, c.p.c., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruitą e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati.

(massima n. 2)

La condotta del medico sportivo, (nella specie, medico di una societą calcistica a livello professionistico) in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessitą di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolositą dell'attivitą sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilitą di una eventuale responsabilitą professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuitą, anche in sede di allenamenti o di ritiro pre-campionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute.

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