Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6835 del 5 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere disposta dal giudice che deve decidere la causa pregiudicata, competente ad assumere il relativo provvedimento in un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 innanzi al tribunale è il collegio e non il giudice istruttore, ancorché presidente, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione emanato da quest'ultimo è illegittimo.

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