Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8824 del 9 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all'amministrazione committente (nella specie, un comune) la facoltą di ordinare «a seconda delle esigenze» la sospensione dei lavori senza che l'impresa appaltatrice possa formulare riserve, č efficace ancorché non approvata specificatamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non č configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni «generali» contemplate dall'art. 1341 del codice civile, risultando, invece contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.

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