Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5676 del 10 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio, interesse sussistente quando l'opposto si sia costituito ed abbia avanzato richieste di merito e non ravvisabile, al contrario, nel caso di richiesta di condanna dell'opponente per responsabilitā aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Infatti, il relativo giudizio presuppone lo svolgimento del processo, mentre l'effetto della rinuncia agli atti č quello di privare il giudice del potere-dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla ex nunc la procedura.

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