Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4528 del 27 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Rientrano tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.) e, in caso di divisione dell'edificio cui i detti spazi accedono, vi restano compresi anche se l'atto di divisione abbia omesso di inserirli tra le parti comuni, i c.d. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtł della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio.

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