Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2327 del 15 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, la parte dichiarata decaduta dall'assunzione della prova ex art. 208 c.p.c. (nella specie, implicitamente, a seguito del provvedimento del giudice di primo grado che aveva dichiarato chiusa l'istruttoria), la quale deduca che la mancata assunzione è stata determinata dalla omessa comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata a tal fine, non può ottenerne l'assunzione in grado di appello, se non abbia denunciato, con l'impugnazione, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.

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