Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3407 del 22 maggio 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c., č necessario anche quando dette clausole sono predisposte dal contraente pił debole, in quanto tale norma, oltre a tutelare quest'ultimo, impedendo che sia sopraffatto dalla parte che si trova in posizione di supremazia, mira anche e soprattutto a garantire che le clausole onerose costituiscano l'oggetto di una vera e propria contrattazione tra le parti.

(massima n. 2)

La mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341, secondo comma c.c. determina la nullitą assoluta delle stesse, eccepibile anche dalla parte che tali clausole abbia predisposto.

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