Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17340 del 17 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre integra un debito di valuta, che ai sensi dell'art. 1373 c.c. trova fonte in un patto espresso, la prestazione a favore dell'appaltatore di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio da parte del committente della facoltā di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, dā luogo, invece, a un'obbligazione di valore di natura indennitaria l'esercizio, posteriore alla conclusione del contratto di appalto — e quindi anche ad esecuzione giā iniziata — della facoltā di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente, che č tenuto a tenere indenne l'appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare — secondo i principi regolatori del risarcimento del danno — anche in via equitativa, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.

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