Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7763 del 12 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al concorso a pronostici del «totocalcio», che integra un contratto di natura privatistica (natura compatibile con l'approvazione ministeriale prevista per le attivitą di gioco riservate al Coni), le clausole fissate nell'apposito regolamento, ancorché di tipo vessatorio, quale quella che stabilisce un termine di decadenza per proporre eventuali reclami, sono vincolanti nei confronti del giocatore, pur senza la specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 c.c., atteso che questa trova equipollente nella grande pubblicitą e diffusione del regolamento stesso, predisposte proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti.

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