Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2152 del 27 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti — nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta — non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione.

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