Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12317 del 21 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c. La previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e dall'altro non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento – e quindi anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso.

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