Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12147 del 19 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 429, terzo comma, c.p.c., col prevedere che il credito da lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sancisce con norma inderogabile solo la responsabilitą, anche incolpevole, del datore di lavoro per il ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che nulla impedisce alle parti – nell'esercizio della loro autonomia negoziale – di modificare il termine di adempimento, a condizione che non venga reso eccessivamente gravoso per il lavoratore l'esercizio dei propri diritti.

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