Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6314 del 22 marzo 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non č sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma č necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietā tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltā di recesso, č necessario ai fini della loro vessatorietā che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltā di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

(massima n. 2)

Ai fini dell'applicabilitā della disciplina dettata dall'art. 1341, secondo comma, c.c., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro (nella specie, un'azienda di credito) anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o file unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.