Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11795 del 2 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di proporre domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento da un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello. (Fattispecie relativa a sentenza di primo grado contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e ad esercizio in appello, da parte del lavoratore, della facoltą di opzioni per l'indennitą prevista dall'art. 18, legge 18 marzo 2000 del 1970).

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