Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6794 del 11 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica (nella specie, agendo il lavoratore per il pagamento di differenze retributive, era stato dedotto in appello – per contrastare un'eccezione di prescrizione e senza modifica di petitum – che il rapporto di lavoro era cessato non alla data indicata in primo grado ma all'esito del periodo, lavorato, di preavviso; la Suprema Corte ha ritenuto che la deduzione integrasse una inammissibile modifica della domanda).

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