Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15289 del 30 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno i postumi d'invaliditā personale di piccola entitā (c.d. micropermanente) — in quanto non superiori al 10 per cento — non incidendo sulla capacitā del danneggiato di produrre reddito non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico.

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