Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12558 del 27 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartenengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, in ragione della natura dichiarativa della sentenza che occorre pronunciare. Parimenti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui alla domanda di regolamento di confini si accompagni la richiesta di uno – o di alcuni – soltanto dei comproprietari di uno dei fondi confinanti, di rilascio o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, sempre che, però, tale domanda sia stata proposta nei confronti dell'unico proprietario dell'altro fondo.

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