Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11734 del 5 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione degli atti processuali, l'ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell'art. 139 c.p.c. deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta l'obbligo, per il giudice, di dichiarare la nullitą della notificazione.

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