Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11209 del 29 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che dispone la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., può essere impugnato esclusivamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non anche con conflitto di competenza ex art. 45 stesso codice, atteso che sia l'art. 42 che l'art. 45 citati sono disposizioni di carattere eccezionale che, a norma dell'art. 14 preleggi, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, e che, comunque, dal combinato disposto degli artt. 295 e 298 c.p.c. si ricava che, una volta pronunziata la sospensione necessaria del processo, essendo pregiudiziale a questo altra controversia pendente innanzi allo stesso o ad altro giudice, il giudizio stesso può essere riassunto – anche nella eventualità che il provvedimento di sospensione sia stato assunto in carenza dei presupposti di legge – esclusivamente su istanza di una delle parti, e non certo ex officio o su istanza di altro giudice.

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