Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5746 del 19 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di querela di falso, solo l'attenuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma c.p.c. č subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autoritā di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben puō fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non č di ostacolo – essendo venuta meno la pregiudizialitā penale – all'accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsitā di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsitā, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autoritā di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.

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