Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4787 del 2 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti esecutivi la figura dell'inesistenza giuridica, risponde ad una forma di invaliditā contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. L'indicata forma di invaliditā č sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione ed a prescindere dal rilievo d'ufficio, č denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi che presuppongono l'atto invalido, in virtų del principio della propagazione delle nullitā degli atti processuali.

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