Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4649 del 29 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il datore di lavoro sia convenuto in giudizio dal lavoratore per l'anticipazione del trattamento erogato dall'Inail e per l'integrazione di siffatto trattamento fino al raggiungimento dell'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe riscosso in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa tipica – anticipazione ed integrazione previste dal contratto collettivo di categoria –, al relativo giudizio deve partecipare l'ente di previdenza o di assicurazione tenuto a rimborsare al datore di lavoro il trattamento economico dovuto in occasione di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, versandosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché la determinazione della esistenza e della misura della obbligazione presuppone, quando sorga al riguardo contestazione, che sia accertato in quali limiti alla relativa prestazione sia tenuto l'ente erogatore.

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