Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4505 del 28 marzo 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La rinunzia alla domanda, che può essere anche tacita, come nel caso di riconoscimento della infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determina la cessazione della materia del contendere.

(massima n. 2)

In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, esclusa, a norma dell’art. 35 della stessa legge, in relazione ai contratti di locazione di immobili nei quali venga esercitata un’attività professionale (avente un contenuto fiduciario, che prescinde dalla ubicazione dei locali nei quali l’attività medesima si svolge), nel caso di gestione di una casa di cura per anziani la sussistenza del diritto alla predetta indennità postula la prevalenza di un’attività organizzativa di natura strettamente imprenditoriale commerciale. Qualora, invece, prevalga un’opera definibile come professionale per la qualità e la quantità del personale impiegato e per il tipo delle prestazioni eseguite, deve escludersi la configurabilità del diritto alla indennità in questione.

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