Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2519 del 6 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La presenza di una causa di invaliditā del contratto per violazione di un requisito di legge (nella specie, la mancanza della forma scritta in un incarico professionale), correttamente ritenuta dall'Amministrazione ostativa alla conclusione del contratto, impedisce la configurabilitā della responsabilitā precontrattuale nella speciale forma di cui all'art. 1338 c.c., ma non preclude altri profili di culpa in contrahendo, i quali ben possono ricorrere ove l'Amministrazione stessa (che, in sede di trattative č tenuta anch'essa ad un comportamento lineare, improntato a diligenza, correttezza e senso di solidarietā sociale) con la propria condotta abbia fatto intendere alla controparte negoziale che quel vizio sarebbe stato in prosieguo da essa rimosso o che la trattativa avviata sarebbe andata comunque a buon fine.

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