Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3463 del 9 marzo 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'arbitrato libero o irrituale, traducendosi questo in una regolamentazione negoziale della contesa, in esecuzione di mandato ricevuto, gli arbitri non sono tenuti a prefissare termini alle parti nemmeno per quanto attiene al potere di presentare documenti e memorie ed esporre le loro repliche, essendo sufficiente che le parti stesse abbiano avuto comunque – in qualsiasi tempo e modo prima della pronuncia arbitrale – la possibilità di esplicare la loro attività assertiva e deduttiva; tuttavia, una volta che gli arbitri hanno assegnato alle parti termini per la presentazione di memorie, repliche e per la discussione, qualora si presenti la necessità di modificare tali termini (come avvenuto nel caso di specie per la proroga concessa al consulente tecnico d'ufficio per il deposito della sua relazione) restano vincolati, in virtù del generale principio di correttezza e buona fede, da questo loro comportamento e conseguentemente sono tenuti a fissare nuovi termini e a darne tempestiva comunicazione alle parti, avendo il comportamento tenuto in precedenza circa la regolamentazione dell'attività delle parti ingenerato in queste un legittimo affidamento sulla rigorosa regolamentazione, mediante la fissazione di termini, della loro attività. Qualora omettano di adottare una simile condotta, gli arbitri violano i fondamentali principi di diligenza, collaborazione e buona fede incombenti agli stessi nell'esecuzione del mandato.

(massima n. 2)

Data la specificità dell'incarico – diretto a porre fine, anche se con l'espletamento di attività sul piano ed in forma negoziale, ad una lite insorta tra i mandanti – anche nell'arbitrato libero o irrituale gli arbitri sono vincolati dall'obbligo di eseguire il loro mandato in posizione di equidistanza dalle parti e tale situazione sicuramente viene meno nel momento in cui tra gli arbitri e le parti insorga una qualche controversia. Pertanto, qualora anche uno soltanto dei mandanti revochi il mandato per giusta causa e promuova azione giudiziale per l'accertamento, in conseguenza della intimata revoca, dell'estinzione del mandato, il suddetto obbligo specifico, oltre che il più generale dovere di correttezza, impone agli arbitri di sospendere immediatamente ogni attività, non essendo loro consentito valutare autonomamente, trattandosi di fatti che li riguardano direttamente, se detti fatti siano idonei o meno a giustificare la revoca del mandato, ed esclusa – nell'esercizio di un non consentito potere di autotutela – tale idoneità, proseguire nello svolgimento dell'incarico in situazione conflittuale con una delle parti.

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