Cassazione civile Sez. III sentenza n. 190 del 8 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di una serie autonoma di atti successivi. Ciò comporta che le situazioni invalidanti devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini indicati per ciascuna forma di espropriazione, con la conseguenza che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio, senza che la questione possa essere rimessa in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo. Tuttavia le situazioni invalidanti che riguardano singoli atti sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegna il risultato che ne costituisce lo scopo, cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (con riferimento al caso di specie, la Corte ha affermato che la nullità della notificazione dell'atto di precetto dev'essere fatta valere con l'impugnazione del pignoramento immediatamente successivo; quella della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi dev'essere fatta valere nell'udienza fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo nella quale il debitore sia comparso).

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