(massima n. 1)
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternitā e della maternitā naturale, l'art. 274 c.c. disciplina un procedimento camerale che prescinde dall'instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione di copia del ricorso alla parte nei cui confronti s'intende promuovere l'azione e comporta per il giudice procedente il solo obbligo di sentire le parti ed il P.M., mentre l'assunzione di sommarie informazioni č rimessa quanto ai suoi termini alla sua discrezionale iniziativa officiosa; pertanto, versandosi al di fuori dei casi in č consentito al giudice fissare termini perentori, il termine eventualmente fissato dal presidente del tribunale per la notifica del ricorso ha natura meramente dilatoria e puō esserne disposta la rinnovazione anche dopo la scadenza.