Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15476 del 6 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

È nulla per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattuale del condominio prevedente che l'assemblea di un cd. supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini o da singoli condomini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio.

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