Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15185 del 29 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare con presa di possesso anticipata del bene da parte del promissario acquirente, il promittente venditore adempiente, conseguendo con la restituzione del bene solo in parte la ripartizione del pregiudizio subito, con riguardo al danno emergente, ha diritto all'ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilitą dell'immobile, cioč del reddito che avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilitą (lucro cessante) determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna all'acquirente e quella della sua restituzione.

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