Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5374 del 11 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è soggetta a retratto l'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, potendo ritenersi soggetta a retratto la sola alienazione a titolo oneroso che il coerede faccia della quota di comunione che ha acquistato quale erede del de cuius.

(massima n. 2)

Poiché l'esercizio del retratto successorio comporta la sostituzione all'acquirente del coerede che lo abbia esercitato, non è consentito a costui il riscatto parziale non essendo permesso a quest'ultimo di modificare il contenuto della compravendita, né di ledere il diritto dell'acquirente del bene riscattato, con il porlo nella condizione di conservare la proprietà di una parte del bene stesso, ancorché a tale residuo egli non abbia interesse.

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