Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1496 del 2 febbraio 2001

(3 massime)

(massima n. 1)

La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontą contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.

(massima n. 2)

In tema di procedimento arbitrale, il principio secondo cui l'esigenza del contraddittorio non č riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettivitą durante tutto lo svolgimento del processo, riceve specificazione nel senso che gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie.

(massima n. 3)

Non č causa di nullitą del lodo per mancata decisione secondo le norme di diritto (ex art. 829, comma secondo, c.p.c.) il ricorso, da parte degli arbitri, all'equitą, non come regola alternativa di giudizio, ma come criterio di interpretazione secondo buona fede e di integrazione della volontą negoziale, tale criterio potendo legittimamente trovare luogo anche in sede di giudizio di diritto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.