Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14725 del 21 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con DGS 51/1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il Pretore e il Tribunale. Si rivela peraltro inammissibile l'appello proposto dinanzi al Tribunale avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo le sentenze rese in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnabili con i mezzi ordinari, ma solo con il ricorso ex art. 111 Costituzione. Ed una tale inammissibilità attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., anche in sede di legittimità.

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