Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12648 del 16 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito (interpretazione della volontą delle parti di conseguire la composizione della lite ad opera di un terzo che non č giudice), la decisione che l'accoglie o la rigetta deve essere impugnata con i mezzi ordinari e non direttamente con il ricorso per regolamento di competenza, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

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