Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9022 del 6 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso con esclusione di quelle che incidono su interessi della societą o che concernano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto compromettibile in arbitri, in quanto incidente esclusivamente sull'interesse individuale del socio, la controversia con la quale il socio accomandante lamentava nei confronti dell'accomandatario la mancata corresponsione della quota di competenza degli utili).

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