Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8376 del 20 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale č inserita, ma ha propria individualitā ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invaliditā del negozio sostanziale.

(massima n. 2)

Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale tra due societā costituisce espressione del principio di libertā di iniziativa economica privata garantito dall'art. 1322 c.c. e ancor prima dall'art. 41 Cost., il quale consente e tutela l'aggregazione e l'affiliazione e comunque la collaborazione di imprese. Ne deriva che detto contratto attiene a materia disponibile in quanto espressione della libertā di scelta nello svolgimento delle attivitā economiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale, con la conseguenza che le controversie nascenti dal contratto medesimo, compresa quella relativa alla facoltā di recesso della societā affiliata prima del termine finale previsto dal contratto, sono compromettibili in arbitrato rituale.

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