Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5222 del 21 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del processo non può formare oggetto di autonoma impugnazione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, ma è suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, istanza che, essendo del tutto distinta ed autonoma rispetto all'eventuale reclamo (inammissibile) proposto al tribunale avverso l'ordinanza di sospensione del processo, non è collegata all'esito di detta impugnazione ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione del ricorso, fissato dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione.

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