Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5026 del 18 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del processo per la pendenza davanti ad altro giudice di una controversia avente carattere pregiudiziale, anche dopo la modifica apportata all'art. 295 c.p.c. dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, va disposta dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.