Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4923 del 17 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata, il creditore procedente ha interesse, onde prevenire una propria responsabilitā risarcitoria a norma dell'art. 96 c.p.c., a proporre opposizione agli atti esecutivi se, dopo la sua rinuncia agli atti del processo esecutivo per l'intervenuta integrale soddisfazione del credito, si č proceduto, invece che alla dichiarazione di estinzione del processo, alla vendita del bene pignorato, sollecitata da soggetto intervenuto non legittimato.

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