Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4845 del 14 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autoritą giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilitą della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale; la suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia, con la conseguenza che č da ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri, qualificandola come error in procedendo, l'interpretazione, resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ai due milioni, di una clausola compromissoria relativa all'individuazione di quanto devoluto agli arbitri irrituali, attesi i limiti del sindacato di legittimitą in ordine alla sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equitą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.