Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel processo del lavoro la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, ex art. 245 c.p.c., costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato nel corso dell'espletamento della prova e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruzione a norma dell'art. 209 c.p.c.

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