Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1971 del 22 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito — che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato — ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato.

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