Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16163 del 23 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo venga chiesto originariamente (nella specie: nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni di primo grado) sulla base dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970 e successivamente (nella specie: in sede di appello) sulla base della disciplina di diritto comune di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., non si verifica alcun mutamento della causa petendi in quanto la ragione del domandare il bene della vita – ossia il risarcimento – si fonda in entrambi i casi sulla illegittimità del licenziamento (non essendo dubbio che ogni atto di recesso di cui venga riconosciuta l'antigiuridicità configuri inadempimento cui è da ricollegare il diritto al risarcimento dei danni) ancorché, cambiando il regime di tutela, il risarcimento si configuri in modo diverso.

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