(massima n. 1)
In materia di notificazioni, la nullitą č da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia č stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell'atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale di difensore dell'amministrazione dell'Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non certo, che la medesima informi l'amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la notificazione del medesimo presso l'Avvocatura dello Stato anziché nella sede dell'amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dą luogo a nullitą sanabile e alla dichiarazione di nullitą deve seguire l'ordine di rinnovazione della notifica.