Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15001 del 21 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli elementi che differenziano, alla stregua del parametro normativo, il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale; al riguardo è rilevante l'esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal contratto, fermo restando che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un'orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione. (Nella specie, con la sentenza impugnata era stata esclusa la natura subordinata del rapporto di soggetto asseritamente preposto alla direzione vendite e distribuzione di un'importante casa editrice; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di merito aveva fatto riferimento ai principi sopra enunciati, correttamente ritenendo necessaria, ai fini della subordinazione, l'emanazione di ordini specifici e un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione, e, riguardo alla doglianza di omessa considerazione di elementi decisivi, ha osservato che nella logica del parametro applicato e degli accertamenti eseguiti non erano rilevanti né l'affidamento al ricorrente della responsabilità di una direzione aziendale con il riconoscimento della relativa qualifica, né la formulazione da parte dello stesso di proposte relative al rapporto di lavoro dei collaboratori – di cui aveva la responsabilità solo funzionale —, né la presenza in azienda – con inserimento nell'elenco telefonico degli addetti alla sede – e gli orari seguiti, né l'uniforme entità dei compensi).

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