Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11916 del 11 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario non costituendo un'eccezione in senso proprio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia in quest'ultimo caso, una tale eccezione, può essere formulata soltanto alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento della eccezione emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di legittimità e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

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