Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10456 del 8 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'art. 420, nono e undicesimo comma, c.p.c., che prescrive al cancelliere o alla parte pił diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l'ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullitą, ma solo l'obbligo del giudice di fissare un nuovo termine per io compimento degli atti omessi.

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