Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8387 del 3 agosto 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale č rinunzia di merito ed č immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio č necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia č fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilitā di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilitā maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.